Dagli slogan della Roe vs. Wade alla sentenza su basi scientifiche Dobbs vs. Jackson

di Virginia Lalli

COMMENTO GIURIDICO ALLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DEGLI STATI UNITI DEL 24 GIUGNO 2022:
“DOBBS, STATE HEALTH OFFICER OF THE MISSISSIPPI DEPARTMENT OF HEALT VS. JACKSON WOMEN’S HEALTH ORGANIZATION”

Una clinica americana di aborti ha fatto ricorso contro lo Stato del Mississippi impugnando il Mississipi Gestational Age Act che vieta gli aborti dopo le quindici settimane. Il ricorrente asserisce che la legge impugnata viola i precedenti della Corte Suprema degli Stati Uniti (Supreme Court of the United States-SCOTUS) che stabiliscono un diritto costituzionale all’aborto in particolare Roe vs. Wade (1973) e Planned Parenthood of Southeastern v. Casey (1992). La Corte stabilisce che Roe e Casey sono errate e che l’Atto è costituzionale perché soddisfa il requisito della ratio di base. La sentenza Roe vs. Wade, secondo i giudici, è sbagliata non solo perché la Costituzione degli Stati Uniti non conferisce a nessuno un “diritto” di aborto, ma anche perché impone all’intero Paese una serie di regole sulla gravidanza divise in trimestri tali da far apparire la sentenza di contenuto simile ad uno statuto o ad un regolamento amministrativo. Roe e Casey sono quindi annullate dalla Corte Suprema che, contestualmente, restituisce l’autorità di regolare l’aborto al popolo ed ai suoi rappresentanti, ovvero agli Stati federati degli Stati Uniti. La questione cruciale che affronta la SCOTUS, come sappiamo, è se la Costituzione, propriamente intesa, conferisca un diritto di ricorrere all’aborto. Un’applicazione dello stare
decisis, ovvero del principio per cui ogni giudice, in sistemi giudiziari come quelli anglosassoni, è obbligato a conformarsi alla decisione adottata in una precedente sentenza, richiede tuttavia una valutazione dei criteri sui quali la Roe vs. Wade è basata.

Quest’ultima afferma che il “diritto” all’aborto è parte di un diritto alla privacy che deriva dal primo, quarto, quinto e quattordicesimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. La sentenza Dobbs del 24 giugno 2022 ribadisce il principio di lunga data che i diritti non scritti, che devono essere fatti valere dai tribunali, devono essere profondamente radicati nella storia e nella consuetudine del Paese. La maggioranza ribadisce infatti i due modi che consentano di proteggere qualcosa come un “diritto” non scritto: se è profondamente radicato nella storia, o se è «parte integrante di un diritto più ampio» così radicato. L’idea, qui sviluppata, potrebbe essere che la privacy e l’autonomia proteggano una sfera su cui l’individuo è sovrano e che finisce dove inizia il danno agli altri: questi diritti coprono atti che non riguardano direttamente nessun altro, o solo adulti consenzienti (con un’eccezione irrilevante). Ma l’aborto danneggia direttamente una parte non consenziente – o meglio, è razionale, e quindi lecito, che le autorità degli Stati federati la pensino così. Questo eventuale diverso giudizio crea una rottura, una discontinuità, che impedisce all’aborto di essere assimilato a qualsiasi diritto alla privacy o all’autonomia profondamente radicato. La Corte Suprema nella Dobbs esamina anche direttamente se il diritto di ottenere un aborto sia radicato nella storia e tradizione della Nazione e se esso è un’essenziale componente della “libertà fondamentale” sulla quale si base lo Stato di diritto. I giudici federali ritengono quindi a maggioranza che il “diritto” di aborto non sia profondamente radicato nella storia e tradizione degli Stati Uniti.

Dal 1200 al 1960, infatti, nessuno statuto, nessun caso giudiziario britannico, nessun caso statale, nessun caso federale, nessun trattato legale e nessun articolo di revisione della legge ha mai alluso ad un “diritto” di aborto. Al contrario, l’aborto in qualsiasi fase di tali atti
giuridici è sempre stato considerato illegale per il diritto comune e ampiamente criminalizzato dal momento della ratifica del 14° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti nel 1868 e fino al 1960. La stragrande maggioranza degli Stati federati dal 1868 fino al 1960 ha vietato piuttosto gli aborti «sempre e comunque», tranne che per evitare la sicura morte della madre o causarle «gravi lesioni personali». Un’eccezione quindi per tali emergenze che impattano sul diritto alla vita della donna è probabilmente costituzionalmente richiesta, ma non lo è alcuna altro tipo di eccezione fondata su motivazioni “medico-sanitarie” più generali. In definitiva, secondo gli attuali giudici della SCOTUS, in gran parte nominati durante la presidenza Trump, la sentenza Roe vs Wade che ha legalizzato l’aborto negli Stati Uniti, dopo mezzo secolo appare non solo giuridicamente infondata ma anche anacronistica dal punto di vista scientifico. A partire almeno dagli anni 1980, a tacer d’altro, è infatti intervenuta l’ecografia e gli studi sulla vita prenatale che, per esempio, ha fatto ricredere ex abortisti come il medico Bernard Nathanson (1926-2011). Quest’ultimo, ostetrico e ginecologo di origine ebraica, aveva nel passato praticato migliaia aborti ma, con la scoperta dell’ecografia, vide il bambino dibattersi per sfuggire alla morte e, d’allora, è
diventato con molta onestà un sincero anti-abortista.

Come afferma la Corte Suprema nella sentenza Dobbs vs. Jackson, infine, distinzioni che sembravano attendibili al tempo della Roe vs. Wade (1973), sono da decenni ampiamente superate dalla scienza. Infatti la scienza afferma che a tre settimane il concepito ha un
cuore che batte e, non solo questo, ma che la vita inizia propriamente dal concepimento. Al momento del concepimento è presente in ogni essere umano un DNA unico al mondo. Ogni individuo presenta nel proprio DNA uno specifico codice che definisce la propria
impronta genetica. Al momento del concepimento una cellula germinale maschile (spermatozoo con 23 cromosomi) si fonde con una cellula germinale femminile (uovo con 23 cromosomi) per originare un nuovo individuo con 46 cromosomi; questo DNA rimane
invariato per tutta la vita. Restano in sospeso nell’ordinamento degli Stati Uniti dopo la sentenza del 24 giugno scorso ancora alcuni temi come il dolore che prova il feto quando viene abortito, venendo smembrato e fatto a pezzi e la possibilità di considerare almeno la pratica di un’eventuale anestesia per il feto, nonché il consenso informato medico, ovvero l’esposizione completa e veritieri alla madre sul come sia e in cosa consista effettivamente l’intervento abortivo, con tutte le conseguenze psicologiche e psichiatriche possibili per una donna dopo un evento traumatico del genere. Il post-aborto, infatti, è ormai assimilato da molti psichiatri
(in alcuni casi) al disturbo post traumatico da stress (Post-traumatic stress disorder-PTSD), tipico ad esempio dei reduci di guerre e conflitti armati. Ricordiamo infine che nel nostro ordinamento come in quelli che si considerano eredi del diritto romano, compreso quindi lo statunitense, la figura del concepito è riconosciuta e tutelata fin dal concepimento: “Nasciturus pro iam nato habetur (il nascituro deve essere considerato come già nato), affermava il giurista Paolo nel Digesto (1,5,7). Dopo la sentenza Dobbs vs. Jackson torneremo forse alle origini delle nostre radici?

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